Art. 3. 1. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, ammontante a lire 3 miliardi, viene tratto: quanto a L. 1.050.000.000 dall'ordinanza numero 956/FPC/ZA in data 7 aprile 1987, che per tale motivo deve intendersi abrogata; quanto a L. 1.000.000.000 dall'ordinanza numero 2041/FPC in data 19 novembre 1990, che per tale motivo deve intendersi abrogata; quanto a L. 950.000.000 dal decreto n. 481/Rep. in data 24 aprile 1991 cosi' come modificato dal decreto n. 1476/Rep. in data 15 novembre 1994, e sara' posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad effettuare anticipazioni entro il limite della suindicata somma di lire 3 miliardi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI