Art. 3.
  1. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, ammontante a lire 3 miliardi, viene tratto:
   quanto a L. 1.050.000.000 dall'ordinanza numero 956/FPC/ZA in data
7 aprile 1987, che per tale motivo deve intendersi abrogata;
   quanto  a  L. 1.000.000.000 dall'ordinanza numero 2041/FPC in data
19 novembre 1990, che per tale motivo deve intendersi abrogata;
   quanto a L. 950.000.000 dal decreto n. 481/Rep. in data 24  aprile
1991  cosi'  come  modificato  dal  decreto  n.  1476/Rep. in data 15
novembre 1994, e sara' posto a carico del capitolo 7615 della rubrica
6 dello stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
  2.   La   regione   Emilia-Romagna  e'  autorizzata  ad  effettuare
anticipazioni entro il  limite  della  suindicata  somma  di  lire  3
miliardi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI