Art. 2.
  1.  La  lista  degli  ingredienti  ed  il relativo ordine ponderale
decrescente sono indicativi;  spetta  al  venditore  stabilire  detta
lista  ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati
sullo  schema  di  cartello,  di  cui  agli  allegati,  eventualmente
adattato  alla  propria  produzione,  cancellando gli ingredienti non
utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.
  2. Il presente decreto non preclude la  possibilita'  di  riportare
l'elenco degli ingredienti per singoli prodotti accanto alla relativa
denominazione di vendita.