Art. 11. 
  1.  Qualora,  dopo  l'effettuazione   delle   operazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993,  n.  277
(comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle
proclamazioni dei candidati di una o piu' liste per insufficienza  di
candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale  nazionale
ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati,  effettuando  le
operazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a),  della  legge  4
agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del  nuovo  art.  83  del
testo unico). 
 
          Note all'art. 11:
             -  Per  l'art.  84  del testo unico per l'elezione della
          Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come
          sostituito dall'art.  5, comma 1, lettera b),  della  legge
          n. 277/1993, si veda in nota all'art. 10.
             -  Per l'art. 83 del medesimo testo unico per l'elezione
          della  Camera  dei  deputati,  approvato  con   D.P.R.   n.
          361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a),
          della legge n. 277/1993 si veda in nota all'art. 9.