Art. 5. 
  1. Le modalita' ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma  2,  penultimo  periodo,
del nuovo art. 18 del testo unico) sono  estesi  anche  alle  istanze
avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista
collegata. 
 
          Nota agli articoli 5 e 6:
             - Per l'art. 18 del testo  unico  per  l'elezione  della
          Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come
          sostituito  dall'art.   2, comma 1, lettera c), della legge
          n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.