Art. 5. 1. Le modalita' ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.
Nota agli articoli 5 e 6: - Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.