Art. 9. 1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unita' superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.
Nota all'art. 9: - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo che segue: "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono piu' in considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione di seggi. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".