Art. 9. 
  1. Ai fini della determinazione del numero di  voti  corrispondenti
alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 
5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277  (comma  1,
n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede  ad  arrotondare
all'unita' superiore  qualora  la  cifra  centesimale  sia  uguale  o
superiore a 50. 
 
          Nota all'art. 9:
             - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 277/1993
          sostituisce l'art. 83 del testo unico per l'elezione  della
          Camera  dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con
          il testo che segue:
             "Art. 83. - 1. L'Ufficio  centrale  nazionale,  ricevuti
          gli  estratti  dei  verbali  da  tutti  gli uffici centrali
          circoscrizionali,  facendosi  assistere,  ove  lo   ritenga
          opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
              1)  determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
          lista.    Tale  cifra  e'  data  dalla  somma  delle  cifre
          elettorali   circoscrizionali   conseguite   nelle  singole
          circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
              2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul
          piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi
          espressi;
              3) tra le liste di cui al numero 2) procede al  riparto
          dei  seggi  in  base  alla  cifra  elettorale  nazionale di
          ciascuna lista. A tal fine divide  il  totale  delle  cifre
          elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il
          numero  dei  seggi  da attribuire in ragione proporzionale,
          ottenendo  cosi'   il   quoziente   elettorale   nazionale.
          Nell'effettuare    tale    divisione    non   tiene   conto
          dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide  poi
          la  cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al
          riparto per tale quoziente. La parte intera  del  quoziente
          cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
          a   ciascuna   lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
          attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
          quali queste ultime divisioni hanno dato i  maggiori  resti
          e,  in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano
          conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;   a
          parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
              4)  procede  quindi  alla  distribuzione  nelle singole
          circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie  liste.
          A  tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei
          seggi in ogni circoscrizione attribuendo a  ciascuna  lista
          tanti  seggi  quanti quozienti circoscrizionali interi essa
          abbia conseguito in  quella  circoscrizione.  Il  quoziente
          circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle
          cifre    elettorali   circoscrizionali   conseguite   nella
          circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale
          dei  seggi  e  il  numero  di  seggi  da  assegnare   nella
          circoscrizione  in  ragione  proporzionale.  Gli  eventuali
          seggi  residui  sono  attribuiti  alle  liste  seguendo  la
          graduatoria  decrescente delle parti decimali del quoziente
          ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di  tutti
          i  seggi  spettanti  alla  circoscrizione.  A  tal  fine le
          operazioni   di   calcolo   procedono   a   partire   dalla
          circoscrizione  di  minore  dimensione  demografica.  Nella
          assegnazione  dei   seggi   non   si   prendono   piu'   in
          considerazione  le  liste che abbiano gia' ottenuto tutti i
          seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero
          3).  Al  termine  di   tali   operazioni,   i   seggi   che
          eventualmente  rimangano  ancora  da assegnare ad una lista
          sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni  ove
          essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
          i  resti  che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione
          di seggi.
             2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai
          singoli uffici  centrali  circoscrizionali  il  numero  dei
          seggi assegnati a ciascuna lista.
             3.   Di   tutte   le  operazioni  dell'Ufficio  centrale
          nazionale viene redatto,  in  duplice  esemplare,  apposito
          verbale:  un  esemplare e' rimesso alla segreteria generale
          della Camera dei deputati la quale  ne  rilascia  ricevuta,
          l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della
          Corte di cassazione".