Art. 12 
    Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato 
 
  1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi  ai  servizi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprieta' degli  enti
locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a
consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati
in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato,  il
quale  ne  assume  i  relativi  oneri  nei  termini  previsti   dalla
convenzione e dal relativo disciplinare. 
  2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le  passivita'  relative  ai
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi  gli
oneri  relativi  all'ammortamento  dei  mutui,  sono  trasferite   al
soggetto gestore del servizio idrico integrato. 
  3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni  previste  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano forme e  modalita'  per  il  trasferimento  ai  soggetti
gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle
amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali  e  di
altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31  dicembre
1992. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi  gestori
del servizio  idrico  integrato;  tale  trasferimento  avviene  nella
posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso  l'ente  di
provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti  pubblici  e
di aziende  municipalizzate  o  consortili  a  societa'  private  che
esercitano le medesime funzioni, si applica, ai  sensi  dell'articolo
62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina  del
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. 
  4. Il  soggetto  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  previo
consenso della provincia e del comune  gia'  titolare,  puo'  gestire
altri  servizi  pubblici,  oltre  a  quello  idrico,  ma  con  questo
compatibili, anche  se  non  estesi  all'intero  ambito  territoriale
ottimale. 
  5. Il servizio elettrico gestito, alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ai sensi  dell'articolo  4,  numero  5),  della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e  dell'articolo  21  della  legge  9
gennaio 1991, n.  9,  da  aziende  esercenti  anche  servizi  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge puo' essere
trasferito,  con  autorizzazione  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, previo  consenso  del  comune  titolare
della concessione di esercizio elettrico,  al  soggetto  gestore  del
servizio idrico integrato. 
 
          Note all'art. 12:
             -   Il   testo   dell'art.  62  del  D.Lgs.  n.  29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art.  62  (Passaggio  di  dipendenti da amministrazioni
          pubbliche ad aziende o societa' private). - 1. Fatte  salve
          le  disposizioni  di  legge  speciali,  la  disciplina  del
          trasferimento di azienda di cui all'art.  2112  del  codice
          civile   si   applica  anche  nel  caso  di  passaggio  dei
          dipendenti   degli   enti   pubblici   e   delle    aziende
          municipalizzate o consortili a societa' private per effetto
          di   norme   di   legge,  di  regolamento-convenzione,  che
          attribuiscono alle stesse societa' le  funzioni  esercitate
          dai citati enti pubblici ed aziende".
             -  Il  testo  del  numero 5) dell'art. 4, della legge n.
          1643/1962 (Istituzione dell'Ente  nazionale  per  l'energia
          elettrica  e  trasferimento ad esso delle imprese esercenti
          le industrie elettriche) e' il seguente:
             "Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui  trasferimenti
          disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
              1-4) (omissis).
              5)  gli  enti  locali  che  esercitano,  a  mezzo delle
          imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,  le
          attivita'  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  1,  l'Ente
          autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per  il  Volturno
          potranno     ottenere     dall'Ente    nazionale,    previa
          autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio,
          la concessione dell'esercizio di  attivita'  menzionate  al
          primo  comma  dell'art.  1,  purche'  ne facciano richiesta
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Saranno  determinate  le modalita' per il
          rilascio  delle  concessioni  e  per   l'approvazione   dei
          capitolati  relativi,  allo scopo di garantire all'utenza i
          massimi  vantaggi  compatibili  con  i  fini  di   utilita'
          generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
             Le  imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui
          sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese  per
          le  quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta
          la concessione  predetta,  sono  soggette  a  trasferimento
          secondo  le  disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del
          presente articolo, in quanto applicabile.
             Le disposizioni di cui al presente n.  5)  si  applicano
          agli  enti  istituiti  dalle  regioni  a statuto speciale e
          all'Ente siciliano di elettricita',  istituito  con  D.Lgs.
          C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni
          sara'  fatta  dalla rispettive amministrazioni regionali ed
          il rilascio delle concessioni sara'  accordato  sentite  le
          amministrazioni regionali stesse.
             Saranno  previste  le norme per il subingresso dell'Ente
          nazionale in tutti i rapporti giuridici  dei  consorzi  fra
          comuni  e  province,  costituiti anteriormente al 1 gennaio
          1962, ai fini di concessioni idroelettiche o promiscue.
             (Omissis)".
             -  Il  testo del numero 5) dell'art. 4 e' stato abrogato
          dall'art.  21 della legge n. 9/1991.
             - Il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991 (Norme per
          l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:  aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali) e' il seguente:
             "Art.  21  (Societa'  commerciali  e  imprese elettriche
          degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti
          locali che ne abbiano  fatto  richiesta  entro  il  termine
          previsto  dall'art. 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n.
          1643, l'Enel rilascia la  concessione  di  esercizio  delle
          attivita'   di   produzione,   trasporto,   trasformazione,
          distribuzione e vendita dell'energia elettrica  sulla  base
          di   convenzioni  da  stipularsi  con  riferimento  ad  una
          convenzione-quadro  tra  l'Enel   e   l'organizzazione   di
          categoria delle imprese interessate.
             2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole
          imprese   sono   soggette   all'approvazione  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentite   le   parti,   emana,   con  proprio  decreto,  la
          convenzione-quadro qualora essa  non  sia  stata  stipulata
          entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
             3.  Nella  convenzione-quadro  devono  essere previsti i
          diritti e i  doveri  delle  parti,  le  modalita'  relative
          all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18  marzo 1965, n. 342,
          nonche' la  cause  di  decadenza  delle  concessioni.    La
          convenzione-quadro  deve anche definire i criteri destinati
          a regolare, in sede di convenzione con le singole  aziende,
          le  cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese
          concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
             4. In mancanza  di  accordo  tra  l'Enel  e  le  singole
          imprese,  entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  Il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende
          municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione
          di cui  al  presente  articolo  tra  l'Enel  e  le  aziende
          municipalizzate   che   abbiano   presentato   nei  termini
          prescritti la relativa richiesta.
             5. In caso di  non  ottenimento  della  concessione  per
          manifesta   e   comprovata   inidoneita'   dell'impresa  ad
          espletare il servizio,  che  sara'  valutata  dal  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentiti
          l'Enel  e  l'organizzazione  di  categoria  delle   imprese
          interessate, nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i
          beni  e  i  rapporti  giuridici  attinenti all'impresa sono
          trasferiti all'Enel dalla data di  emanazione  del  decreto
          ministeriale  di  trasferimento, con le modalita' e con gli
          indennizzi  previsti  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia
          i valori  riferiti  alle  risultanze  dell'ultimo  bilancio
          approvato   prima   dell'emanazione  del  predetto  decreto
          ministeriale.
             6.  Per  le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del
          n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,  si
          applicano  le  disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1
          luglio  1966,  n.  509,  quando  l'indennizzo  non   superi
          l'importo  di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento
          dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'.
             7.  Con  il  rilascio  della  concessione   le   imprese
          elettriche   degli   enti  locali  concorrono  con  l'Enel,
          nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al
          conseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art.
          1 della legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  e  successive
          modificazioni.
             8.  Le  concessioni di esercizio di attivita' elettriche
          gia' rilasciate dall'Enel alla data di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge   saranno   sostituite   da  nuove
          concessioni da rilasciarsi in base a  quanto  previsto  nel
          presente articolo.
             9.  Tra  l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono
          essere costituiti consorzi, oltre che societa' per  azioni,
          per  le  finalita'  e sotto l'osservanza delle condizioni e
          modalita', in quanto applicabili, di cui all'art. 34.
             10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5 e l'art. 2, n.  3,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962,
          n. 1670, l'art. 4, n.  5), della legge 6 dicembre 1962,  n.
          1643,   e  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
             11. Le societa', le aziende e gli enti che  abbiano  per
          oggetto  anche la distribuzione di energia elettrica devono
          sottoporre a societa' di  revisione  i  rispettivi  bilanci
          redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla
          legge 4 marzo 1958, n. 191,  e  devono  trasmetterli  entro
          trenta   giorni  dall'approvazione  alle  regioni  nel  cui
          territorio insistono  le  reti  di  distribuzione,  che  li
          inviano,  entro  i  successivi novanta giorni, corredati da
          una propria  relazione,  al  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  ai  fini dell'applicazione
          degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
             12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori  alla
          data  di  entrata in vigore del decreto di cui al comma 11,
          le societa', le aziende e gli enti di cui al medesimo comma
          11  ed  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,  ove non via abbiano gia' provveduto, non
          sono piu' tenuti agli adempimenti previsti  dalla  legge  4
          marzo 1958, n. 191".