(Accordo - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
   Il  Comitato  previsto  all'Articolo  XIII  potra'  avvalersi  del
supporto  di  ogni  istituzione  od  organismo  pubblico  e  privato,
nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse  opportuna
per  offrire  se  necessario  il  suo   sostegno   tecnico   per   il
coordinamento delle procedure di approvazioni  dei  programmi  e  dei
progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di
giudizio circa la validita' delle singole iniziative.