ARTICOLO XIV Il Comitato previsto all'Articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazioni dei programmi e dei progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validita' delle singole iniziative.