Art. 3. 1. I capi d'istituto individuano gli spazi idonei ai servizi aggiuntivi. 2. Qualora gli spazi non siano sufficienti alla gestione di tutti i servizi aggiuntivi, e comunque non siano tali da assicurare l'autonomia di gestione di ciascun servizio aggiuntivo il capo d'istituto sceglie quale servizio debba essere attivato dopo aver richiesto parere all'amministrazione per il tramite dell'ufficio per i servizi aggiuntivi.