Art. 3. 
  1. I capi  d'istituto  individuano  gli  spazi  idonei  ai  servizi
aggiuntivi. 
  2. Qualora gli spazi non siano sufficienti alla gestione di tutti i
servizi  aggiuntivi,  e  comunque  non  siano  tali   da   assicurare
l'autonomia di  gestione  di  ciascun  servizio  aggiuntivo  il  capo
d'istituto sceglie quale servizio debba  essere  attivato  dopo  aver
richiesto parere all'amministrazione per il tramite dell'ufficio  per
i servizi aggiuntivi.