Art. 11. 
        Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 
 
  1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito
il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 
  2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o  dal
preside, che ne e' il presidente, da  2  o  4  docenti  quali  membri
effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la
scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. 
  3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei  docenti  nel
suo seno. 
  4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo  su
richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o
del preside. 
  5. Alla  eventuale  valutazione  del  servizio  di  un  membro  del
comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non
partecipa l'interessato. 
  6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 
  7. Le funzioni di  segretario  del  comitato  sono  attribuite  dal
presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 
  8. Il comitato di valutazione del  servizio  esercita  altresi'  le
competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia  di  anno  di
formazione  del  personale  docente  del  circolo  o  istituto  e  di
riabilitazione del personale docente.