Art. 190. 
         Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato 
 
  1. I  comuni  sono  tenuti  a  fornire,  oltre  ai  locali  idonei,
l'arredamento,   l'acqua,   il    telefono,    l'illuminazione,    il
riscaldamento,  la  manutenzione  ordinaria  e  strordinaria,   e   a
provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. 
  2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali  abbiano
sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma  4  dell'articolo
56. 
  3. Lo Stato contribuisce ai sensi e  con  i  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960  n.  1014  e  successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza  dei
comuni e delle province.