Art. 577. 
                Commissione di disciplina provinciale 
 
  1. Fino all'attuazione delle norme sul  procedimento  disciplinare,
di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio  arbitrale
di disciplina previsto dalle  disposizioni  ivi  richiamate,  ovvero,
all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione  da  definire
con  i  contratti  collettivi  di  lavoro,  continua  ad  operare  la
commissione   di   disciplina   provinciale    per    il    personale
amministrativo,  tecnico   ed   ausiliario,   costituita   ai   sensi
dell'articolo 578.