Art. 655. 
                   Legge regolatrice dei contratti 
 
  1. Il  contratto  di  assunzione  ed  il  rapporto  di  lavoro  del
personale di cui agli articoli 653 e 654 sono  regolati  dalla  legge
locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3
dei predetti articoli.