Art. 10. 
Interventi   a   sostegno    di    processi    di    ristrutturazione
              riorganizzazione o conversione aziendale 
  1.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi   di
ristrutturazione,   riorganizzazione   o    conversione    aziendale,
concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano  rilevanti
conseguenze sul piano occupazionale avuto  riguardo  alle  dimensioni
dell'impresa  ed  alla   sua   articolazione   sul   territorio,   e'
autorizzato,  nel  limite  massimo  di  8.500  unita',  un  piano  di
pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle
imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' intraprese
nel  corso  dell'attuazione  dei  predetti  programmi  e   che,   ove
licenziati nel corso  dell'anno  1994,  avrebbero  avuto  titolo  per
beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a)   rientrare   in   categorie   di   difficile   ricollocamento
individuate, anche con riferimento alle caratteristiche  del  mercato
del  lavoro  locale,  dai  contratti  collettivi  di  gestione  delle
eccedenze; 
    b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se  donne
ovvero 55 se uomini  ed  aver  maturato  nell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  supersiti,  una
anzianita' contributiva di almeno 25 anni; 
    c) alla medesima data  di  cui  alla  lettera  b)  aver  maturato
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti una anzianita' contributiva  di  almeno  30
anni. 
  2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento  anticipato
e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva pari, nel caso di
cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la  data  di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella  del  raggiungimento  del
cinquantacinquesimo anno di eta' se donne o del sessantesimo anno  di
eta' se uomini, ovvero al  periodo  necessario  al  conseguimento  di
trentacinque anni di anzianita' contributiva e, nel caso  di  cui  al
comma 1,  lettera  c),  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
risoluzione   del   rapporto   e   la   data   di   maturazione   del
trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva. 
  3. Le imprese che intendono partecipare al piano  di  pensionamenti
anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La
domanda puo' congiuntamente  riguardare  anche  imprese  collegate  a
quella interessata dal programma di cui al  comma  1,  che  siano  di
minore dimensione occupazionale e  che  attuino  programmi  di  crisi
aziendale, purche' quest'ultima costituisca un riflesso del programma
di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o  conversione  dell'impresa
collegata di maggiore dimensione. 
  4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle  comunicazioni  di
avvio delle procedure di  mobilita',  deve  indicare  il  numero  dei
lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al  comma  3,
il piano di cui al comma 1 e' approvato dal  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali. 
  5. Le domande  di  pensionamento  anticipato  sono  irrevocabili  e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai  lavoratori
interessati in possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  entro
novanta giorni dalla data di approvazione del piano di  pensionamento
anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale
piano  e  delle  esigenze  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
conversione,  provvedono  entro  i   trenta   giorni   successivi   a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando
in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di  lavoro,
che dovra' comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. 
Il trattamento  pensionistico  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
  6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,  n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per  ciascun
mese di anticipazione della  pensione,  una  somma  pari  all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari
all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima mensilita'. 
  7.  L'impresa,  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  da   parte
dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione  di  cui
al  comma  5  per  ciascun  dipendente  che   abbia   usufruito   del
pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta  per  cento
degli oneri complessivi di cui al comma 6,  diminuiti  degli  importi
relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di  mobilita'  e
ai minori correlativi oneri figurativi,  che  sarebbero  spettati  ai
medesimi  lavoratori  quali   fruitori   del   trattamento   di   cui
all'articolo 7 della legge 23  luglio  1991,  n.  223.  L'impresa  ha
facolta' di optare  per  il  pagamento  del  contributo  stesso,  con
addebito di interessi nella misura del  tasso  legale  annuo,  in  un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a  quello  dei
mesi di anticipazione della pensione. 
  8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e  il  contingente
numerico di 8.500 unita' previsti dal presente articolo, il beneficio
del pensionamento anticipato di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  si
applica  nel  limite  di  ottocento  unita',  e  con  effetto   dalla
maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai  lavoratori
dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della
difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i  quali  maturino
il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera  c),
entro  il  31  dicembre  1994  ed  il  requisito  di  eta'   previsto
dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  entro
il 31 dicembre 1996.