Art. 12. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 28, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  la  competenza  a
determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di  cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che  la  esercita  di
concerto con il Ministro del tesoro ed il  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica e,  fino  alla  nomina  del  dirigente
generale di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  il  predetto  comitato
continua ad operare  nella  composizione  prevista  nella  previgente
normativa. 
  2. I lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  devono  esercitare  entro
sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo  6,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  come  modificato
dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione  ha  effetto  per  il  residuo
periodo. 
  3. L'onere  derivante  dall'articolo  4-bis  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, relativamente al  personale  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale interessato, e' valutato in lire 55
miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno  1995  e  in
lire 71 miliardi per l'anno 1996. 
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per  l'anno
1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per  lire  158  miliardi
per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997,  intendendosi
i relativi interventi prorogati per i predetti anni. 
  5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico  del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui  all'articolo  36,  primo
comma, del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,  non  si  applicano  alle  somme  iscritte,  in  conto
residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. 
  6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, sono soppresse le parole: "con piu' di cento dipendenti". 
  7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2,  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, e' fissato al 30 giugno 1994. 
  8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con  effetto  dal  1
luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6  facciano
parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno  spettante  e'
aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".