Art. 2. Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori 1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, dopo il comma 4, il seguente: "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilita' venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.". 2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.". 3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche' di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". 4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.". 5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilita'.". 6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire della relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.