Art. 2. 
    Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori 
  1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  aggiunto,
dopo il comma 4, il seguente: 
  "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di  impresa
dello stesso settore di attivita' che, al momento del  licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli
dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima  in  rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che
non  ricorrono  le  menzionate  condizioni  ostative.   La   predetta
esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei  lavoratori  in
mobilita'  venga  effettuata  nell'ambito  di  programmi  concordati,
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima  occupazione,
con  le  organizzazioni  territoriali  dei   sindacati   maggiormente
rappresentativi.". 
  2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  predetto  beneficio  e'
escluso per le imprese che si  trovano,  nei  confronti  dell'impresa
disposta ad assumere, nei  rapporti  di  cui  all'articolo  8,  comma
4-bis. Si applica la disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del
citato comma.". 
  3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
   "d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione
da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per  l'impiego
ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che  precedono  nonche'
di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.". 
  4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e'
sostituito dal seguente: 
  " 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e' dichiarata, entro  quindici  giorni,  dal  direttore  dell'ufficio
provinciale del  lavoro  e  della  massima  occupazione.  Avverso  il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro  trenta  giorni,  all'ufficio
regionale del lavoro e della  massima  occupazione,  che  decide  con
provvedimento definitivo entro venti giorni.". 
  5. All'articolo  6  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
comma 7  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "All'atto
dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che  fruiscono
dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare  tra  tali
trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione  a  favore  del
trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o  della  pensione
di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto
trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata,  per  il
periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'.". 
  6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove  venga  da
questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali  previsti
dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e'
reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire  della
relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte  residua
non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.