Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 maggio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica DINI, Ministro del tesoro GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione PODESTA', Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: BIONDI