Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 16 maggio 1994 
                              SCALFARO 
                                  BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  MASTELLA, Ministro del 
                                  lavoro e della previdenza 
                                  sociale 
                                  PAGLIARINI, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
                                  DINI, Ministro del tesoro 
                                  GNUTTI, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  FIORI, Ministro dei trasporti 
                                    e della navigazione 
                                  PODESTA', Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI