Art. 3. Trattamenti di disoccupazione 1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. 2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991. 4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.