Art. 3. 
                    Trattamenti di disoccupazione 
  1. La percentuale di commisurazione  dell'importo  del  trattamento
ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal  1  luglio  1994  al  31
dicembre 1994. 
  2. La disciplina dell'importo massimo di  cui  all'articolo  unico,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo  1,
comma  5,  trova  applicazione  anche  al  trattamento  ordinario  di
disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario
di integrazione salariale, i lavoratori  edili  licenziati  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i  quali  abbiano
una anzianita' aziendale di almeno  trentasei  mesi,  di  cui  almeno
ventiquattro  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi  compresi  i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,  festivita'  ed
infortuni, hanno diritto al trattamento  di  disoccupazione  speciale
previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata  legge  n.  223  del
1991. 
  4. Per i lavoratori  di  cui  al  comma  3  e  per  quelli  di  cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  aventi
i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  il  31
dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le  disposizioni
di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 
223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.