Art. 4. 
            Norme in materia di contratti di solidarieta' 
  1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il  comma  3
e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "  2.  Nelle  unita'  produttive  interessate   da   contratti   di
solidarieta'  e  da  programmi   di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il  cumulo  dei
due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.". 
  2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' sostituito dal seguente: 
  " 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano  alle  imprese
artigiane non rientranti nel campo di  applicazione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino  meno  di
sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con  orario  ridotto
da  esse  dipendenti  percepiscano,  a  carico  di  fondi  bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione  di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo  pubblico
destinata ai lavoratori.".