Art. 5. 
Misure  temporanee   in   materia   di   gestione   delle   eccedenze
                            occupazionali 
  1. Fino al 31 dicembre  1996,  ai  fini  del  computo  dei  periodi
massimi  di  godimento  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di
orario sia  stata  di  ammontare  almeno  pari  al  dieci  per  cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori  occupati  nell'unita'
produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano  ai  fini
del computo dei predetti periodi massimi. 
  2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236,  le  parole:  "a  quindici  dipendenti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a cinquanta dipendenti". 
  3. La disciplina in materia di indennita' di  mobilita'  e'  estesa
alle  aziende   destinatarie   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  7,   comma   7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  gia'  prorogato
dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge  23
luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in
mobilita' entro il  31  dicembre  1994  da  imprese  appartenenti  ai
settori della chimica, dell'industria  della  difesa,  dell'industria
minero   metallurgica   non    ferrosa,    dell'industria    tessile,
dell'abbigliamento e delle  calzature,  nonche'  da  imprese  che  si
trovano nelle aree di declino industriale individuate  ai  sensi  del
regolamento CEE  n.  2081/93  (obiettivo  n.  2).  Per  i  lavoratori
collocati  in  mobilita'  in  conseguenza   di   procedura   per   la
dichiarazione di mobilita'  avanzata  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  i  benefici  attribuiti  ai
sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione  che
la dichiarata eccedenza venga accertata,  nel  corso  della  predetta
procedura,  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5,  6  e  7,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il  termine
del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei  confronti  dei
lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano  nell'area
di applicazione delle predette disposizioni e collocati in  mobilita'
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
a condizione che: 
    a) le predette unita'  produttive  appartengano  ad  impresa  che
occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un  terzo
in una o piu' unita' produttive situate nelle aree  territoriali  cui
trovano applicazione le citate disposizioni  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che l'eccedenza  di  personale  interessi
anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali. 
  7. La  disposizione  di  cui  all'articolo  6,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel  senso  che  il
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera  sia  relativamente
all'eta' richiesta per l'ammissione al  beneficio  del  prolungamento
dell'indennita' di  mobilita',  sia  al  requisito  di  eta'  per  il
pensionamento di vecchiaia. 
  8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita'  produttive  interessate
da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un  unico
soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo'
essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma  5,  della  legge  23
luglio 1991, n.  223,  fino  ad  un  massimo  di  ventiquattro  mesi.
L'indennita' di mobilita'  spettante  ai  lavoratori  delle  predette
unita' produttive che siano stati licenziati prima  del  termine  del
programma di utilizzo del trattamento di integrazione  salariale  per
crisi  aziendale  e'  prolungata  di  un  periodo   pari   a   quello
intercorrente tra la data di estinzione del  rapporto  e  quella  del
termine del programma.  In  tali  casi  la  riduzione  dell'ammontare
dell'indennita'  di  mobilita'  viene   operata   a   decorrere   dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello  in  cui  sarebbe
venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La  somma
dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della  contribuzione
addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1,  del  decretolegge  21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 1988,  n.  160,  e  successive  modificazioni,  calcolata  con
riferimento al predetto residuo periodo. 
  9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993,  n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56, al secondo periodo le  parole:  "Tale  proroga  non  opera"  sono
sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di
cui ai commi 1 e 1-bis non operano". 
  11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi  previsti  dall'ultimo
periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai  benefici
previsti dai commi 4, 5 e  6  e  dal  comma  4  dell'articolo  3  del
presente decreto. 
  12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre  1993,
n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  gennaio  1994,
n.  56,  si  interpreta  nel  senso  che  i  periodi  di  durata  del
trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in  deroga
ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3,  5  e  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
  13.  L'articolo  1  del  decreto-legge  21  giugno  1993,  n.  199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293,  si
interpreta nel senso che  nelle  procedure  ivi  previste  non  trova
applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge  23  luglio
1991, n. 223. 
  14. Per i dipendenti delle societa' non operative costituite  dalla
GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno  approvato  con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  di  cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
per  i  dipendenti  dell'INSAR,  nonche'  per  i  dipendenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143,  e  successive
modificazioni, per i quali il  trattamento  di  mobilita'  cessa  nel
corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione  dell'indennita'
di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione  di  norme
di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con
pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e'  attribuita
per un periodo di sei mesi. 
  15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 1993,  n.  501,  il  termine  del  1  gennaio  1991  di  cui
all'articolo 7, comma 7, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e'
differito al 31 dicembre 1992. 
  16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno  1994,  degli
interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991,  n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare
con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4. 
  17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi  7  e  8,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di  fruizione  dei  relativi
trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994,  e'  prorogato
di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione. 
  18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita'  nelle  aree
di cui al citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento  di
mobilita' e' scaduto  o  scade  entro  il  primo  semestre  1994,  il
medesimo e' prorogato di ulteriori quattro mesi. 
  19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario  di  cui
all'articolo 2-ter del  decreto-legge  29  settembre  1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  e'  prorogato  di  quattro  mesi,  limitatamente  al
contingente numerico definito, in attuazione  del  predetto  articolo
2-ter, con delibera CIPI in data  7  giugno  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.