Art. 5. Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali 1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. 2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti". 3. La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994. 5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita' successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che: a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa che occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali. 7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia. 8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo' essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale e' prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo. 9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo e' soppresso. 10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano". 11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto. 12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 14. Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonche' per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilita' cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita per un periodo di sei mesi. 15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992. 16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4. 17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, e' prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione. 18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo e' prorogato di ulteriori quattro mesi. 19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.