Art. 6. 
            Misure sperimentali in materia di occupazione 
  1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale
di gestione  dei  problemi  del  mercato  del  lavoro  finalizzato  a
difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese  di
cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello  sgravio  totale  o
parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i  lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1  e'  riconosciuto  alle  imprese,
appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che  danno
attuazione a piani occupazionali  concordati  tra  le  organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori  e
dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro
il 31 dicembre 1995. Il beneficio e'  riconosciuto,  per  un  periodo
determinato nel  medesimo  decreto,  per  i  lavoratori  assunti,  in
attuazione  del  piano,   successivamente   alla   data   della   sua
approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad  imprese  di
nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4-
bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto  dal
comma 1 dell'articolo 2. 
  3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato  riduzioni  di
personale. 
  4. I piani ed il decreto di cui al comma  2  stabiliscono  termini,
modalita' e condizioni del beneficio  di  cui  al  comma  1,  che  e'
concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici
previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso  di
assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita'  o  che
fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il
beneficio e' concesso, eventualmente per  la  parte  aggiuntiva  alle
predette risorse finanziarie, nei limiti  delle  risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.