Art. 8. 
            Disposizioni inerenti il settore siderurgico 
  1. Per  consentire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  sede
comunitaria per il risanamento del settore  siderurgico,  secondo  il
piano di ristrutturazione del  comparto  siderurgico  europeo  e  con
riferimento alle linee di programmazione  del  settore  elaborate  in
sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo di 15.500  unita',
un piano per il triennio 1994-1996 di  pensionamento  anticipato  dei
dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico
e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti
di cui al decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di  impiantistica  industriale  nel
settore siderurgico, in attivita' al 1  gennaio  1994,  di  eta'  non
inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e
che abbiano maturato i requisiti assicurativi e  contributivi  minimi
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
503. A tal fine, ai  dipendenti  medesimi,  e'  concesso  un  aumento
dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci  anni  e
comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo  anno
di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni  di
anzianita'  contributiva.  Si   applicano   i   vigenti   regimi   di
incumulabilita' e di  incompatibilita'  previsti  per  i  trattamenti
pensionistici di anzianita'. 
  2. Le domande  di  pensionamento  anticipato  sono  irrevocabili  e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai  lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti  ovvero
che li matureranno nel corso del triennio  1994-1996,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
imprese, sulla base del piano triennale di  pensionamento  anticipato
sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,  provvedono  a
selezionare  le  domande   presentate   trasmettendole   all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro  dei
dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale,
si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza  del
trattamento pensionistico. 
  3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.