Art. 9. 
              Disposizioni inerenti il trasporto aereo 
  1. Al fine di garantire il  riassetto  organizzativo  e  produttivo
delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza  del
progressivo processo  di  liberalizzazione  nell'ambito  del  mercato
interno comunitario, sono autorizzati: 
    a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1  gennaio
1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali,  stabilite  a
favore delle imprese armatoriali di navigazione dal  decreto-legge  4
giugno 1990, n. 129, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1990, n. 210,  dal  decreto-legge  19  gennaio  1991,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991,  n.  89,  e
dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito,  dalla  legge  20
maggio 1993, n. 151; 
    b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato
nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti
al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri: 
    1)  possono  essere  ammessi  al  beneficio   del   pensionamento
anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in  possesso
di almeno trenta  anni  di  anzianita'  contributiva  e  assicurativa
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti.  Agli  stessi  lavoratori  il  trattamento
pensionistico viene erogato  con  una  maggiorazione  dell'anzianita'
contributiva ed  assicurativa  pari  al  periodo  necessario  per  la
maturazione del requisito dei 35 anni prescritto  dalle  disposizioni
regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in  ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo  anno  di
eta'. Le domande di  pensionamento  anticipato  sono  irrevocabili  e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai  lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che li matureranno nel corso del 1995,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
    2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento
anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e  riorganizzazione,
provvedono  a  selezionare  le  domande   presentate   trasmettendole
all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui  domande  sono
trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo  giorno
del mese precedente la decorrenza del trattamento  pensionistico.  Si
applicano i vigenti  regimi  di  incumulabilita'  e  incompatibilita'
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. 
  2. Possono essere altresi' ammessi al beneficio  del  pensionamento
anticipato  rispetto  all'eta'  prevista  per  il  pensionamento   di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal
presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di  cui  al
comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti
dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di eta' non inferiore ai 55
anni se uomini e ai 50  anni  se  donne  e  che  abbiano  maturato  i
requisiti assicurativi e contributivi minimi di  cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi  spetta
una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne. 
  3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.