Art. 2.
                   Composizione della commissione
  1. La commissione e' composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento.
  2.  Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai
Presidenti  delle  Camere,  al  di   fuori   dei   componenti   della
commissione,  tra  i  parlamentari  dell'uno  e  dell'altro  ramo del
Parlamento.
  3. La commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due segretari.