Art. 6.
                       Organizzazione interna
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   commissione   sono
disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo  ritenga  opportuno  la  commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta.
  3.  La  commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritenga
necessarie.  Ai  fini  dell'opportuno  coordinamento con le strutture
giudiziarie e di polizia, la commissione si  avvale  dell'apporto  di
almeno   un   magistrato   e  di  un  dirigente  dell'Amministrazione
dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri  di  grazia  e
giustizia e dell'interno.
  4.  Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5.  Le  spese per il funzionamento della commissione sono poste per
meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio della Camera dei deputati.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 giugno 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI