Art. 6. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 3. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI