Art. 21. 
                  Adempimenti per il concorso unico 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori  pari
alle esigenze programmate, per un biennio. 
  2.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese  di  febbraio  di
ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative
alle necessita' di personale per  il  biennio  successivo,  fissa  il
contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso. 
  3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  indice  il
concorso da svolgere durante l'anno. 
  4.  Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  19,  comma  1,  possono
utilizzare il contingente di  un  concorso  solo  dopo  l'esaurimento
della graduatoria del concorso precedente. 
  5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al  triplo
del numero costituente il contingente, si procede alla  pre-selezione
dei concorrenti mediante il  ricorso  a  prove  psico-attitudinali  o
anche congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre
il numero dei partecipanti al triplo dei posti messi a concorso. 
  6.  Il  reclutamento  del   personale   per   determinati   profili
professionali, individuati con successivo decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri puo'  avvenire,  con  l'ausilio  di  strumenti
automatizzati,   mediante   selezione   volta   ad    accertare    la
professionalita' richiesta, con riguardo alle  mansioni  del  profilo
professionale per il quale e' espletato il concorso.