Art. 22. 
       Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni 
  1.  Le  amministrazioni  avanzano  richiesta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le
unita' di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di
destinazione e profilo professionale. 
  2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto  del
Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto. 
  3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere  qualora  le
disposizioni legislative in materia la richiedano.