Art. 10.
          Disposizioni relative al commissario liquidatore
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.  96,  sono  soppresse  le  parole:  "subentra  nei  rapporti
giuridici   e   finanziari   gia'  facenti  capo  al  Dipartimento  e
all'Agenzia".
  2. Al comma 3 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a
liquidare  i  rapporti  giuridici  facenti  capo  al  Dipartimento  e
all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993  e
a  definire  i  rapporti  pendenti che le amministrazioni competenti,
anche di intesa con il Ministero del bilancio e della  programmazione
economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede
altresi',".
  3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche
delle  singole  amministrazioni  destinatarie  delle funzioni gia' di
compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello  sviluppo
del  Mezzogiorno  e  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
attivita' in corso, i contratti in essere alla data del  31  dicembre
1993  e  relativi alla locazione degli immobili gia' utilizzati dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,
nonche'  relativi  alle  connesse  utenze  telefoniche,  elettriche e
quelli relativi allo svolgimento di  servizi  ausiliari  di  ufficio,
quali  movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati,
manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e  condizionamento  e
simili,  gia'  prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarita' e'
subentrato, a far data dal 1 gennaio 1994, il Provveditorato generale
dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni  dai
medesimi  contratti  previste.  Per  le analoghe esigenze relative al
centro di elaborazione dati gia' operante presso la soppressa Agenzia
provvede la Ragioneria generale dello Stato.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i contratti di  cui  al  comma  3
possono  essere  motivatamente  prorogati, per un massimo di un anno,
dalle  amministrazioni  competenti,  previa   verifica   della   loro
indispensabilita'  per  assicurare  la  continuita' dei servizi. Alla
copertura degli oneri finanziari  derivanti  dall'applicazione  della
presente  disposizione  e  di  quella di cui al comma 3 si provvede a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
  5.  Il  secondo  periodo  del  comma 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti:  "Entro
il  31  ottobre  1994  il  commissario  liquidatore  ha  l'obbligo di
presentazione del conto, verificato dal  collegio  dei  revisori  dei
conti,   relativamente   alle   attivita'   connesse   alla  gestione
commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per  tutte
le  operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute
successivamente alla predetta data,  il  commissario  liquidatore  e'
tenuto  a  rendere  il  conto,  la  cui  veridicita'  e'  previamente
verificata  dal  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Per  i   detti
adempimenti  si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un
ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione economica, da unita' scelte tra il
personale  gia'  appartenente  agli  uffici   bilancio,   ragioneria,
economato  e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale
personale,  l'utilizzazione  presso  le  amministrazioni  o  enti  di
assegnazione  decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque,
dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore  puo'  continuare  ad
avvalersi  di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui
designati e nominati con decreto del Ministro del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  I  relativi compensi sono determinati con
decreto del Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,
di  concerto  con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite
di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui  onere  continua  a
provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.".