Art. 6.
               Disposizioni in materia di agevolazioni
                      alle attivita' di ricerca
  1.  In attesa della riforma delle legge 17 febbraio 1982, n. 46, la
quota del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da
assegnare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo
6 del medesimo decreto legislativo, nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse attribuite per le stesse finalita', sono iscritte in apposito
capitolo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1994. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  puo'  disporre apposite aperture di credito in favore di
un funzionario delegato. I relativi  ordini  di  accreditamento  sono
emessi  in  deroga  ai  limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano
estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati  emessi,  possono
essere trasportati a quelli successivi.
  2.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  ai  fini  della  definizione   e   approvazione   degli
interventi   consentiti   dalla   legislazione   vigente  nelle  aree
economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  del  programma  pluriennale  di sviluppo della ricerca, si
avvale  di  un  apposito  comitato  tecnico-scientifico,  nominato  e
presieduto  dal  Ministro  e composto di dodici membri di qualificata
esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia
universitaria e formazione.  I  relativi  compensi,  determinati  con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  posti  a
carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il
predetto comitato e' chiamato, altresi', ad esprimere pareri anche in
ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle  materie,
gia'   di   competenza   dei   soppressi   organismi  dell'intervento
straordinario    nel    Mezzogiorno,    trasferite    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi
e  dei  progetti,  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica   puo'   avvalersi,   previa   apposita
convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.
  4.  Per  l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui
al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e
settimo, della legge  26  aprile  1983,  n.  130,  mediante  apposite
commissioni,  i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al
comma 1.
  5. La  competenza  relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni
previste  per  i  progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  e'
attribuita  al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica; e'  parimenti  attribuita  al  suddetto  Ministero  la
competenza   relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni  e  dei
contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di  cui
al   summenzionato   articolo  1,  comma  3,  lettera  c),  richiesti
successivamente alla data del 21 agosto 1992.
  6.  I  crediti  nascenti  dai  finanziamenti   erogati   ai   sensi
dell'articolo  2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono   assistiti   da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi  causa  derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli  previsti  dall'articolo  2751-bis  del  codice
civile,  fatti  salvi  i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.  La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non   sono
subordinate  ne' al consenso delle parti, ne' a forme di pubblicita'.
Il privilegio si applica  ai  contratti  di  finanziamento  stipulati
successivamente  alla  data  di entrata in vigore del decreto-legge 7
dicembre 1993, n.  506,  anche  se  riferiti  a  precedenti  delibere
adottate  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
  7. Ai fini della formazione del programma pluriennale  di  sviluppo
della  ricerca,  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio
1989, n. 168,  sono  soppresse  tutte  le  riserve  ed  i  limiti  di
destinazione   delle  risorse  del  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,  n.
1089, previsti dalle leggi vigenti.