(Accordo - art. 1)
Accordo  relativo  alla  riammissione  delle  persone  in  situazione
                             irregolare 
I  governi  del  Regno  del  Belgio,  della  Repubblica  federale  di
Germania, della Repubblica francese, della Repubblica  italiana,  del
Granducato  di  Lussemburgo,  del  Regno  dei  Paesi  Bassi  e  della
Repubblica di Polonia, in appresso denominati Parti contraenti, 
- nel contesto della realizzazione di una politica comune in  materia
   di visti degli Stati parte dell'Accordo di Schengen del 14  giugno
   1985 
- al fine di compensare  in  particolare  gli  oneri  che  potrebbero
   derivare  dal  movimento  dei  cittadini  degli  Stati  parte  del
   presente Accordo in esenzione da visto, 
- desiderosi di facilitare la riammissione delle  persone  entrate  o
   soggiornanti irregolarmente, nello spirito della collaborazione  e
   su di una base di reciprocita', 
- intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al
   presente Accordo, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
1. Ciascuna Parte contraente riammette  sul  proprio  territorio,  su
    richiesta di un'altra Parte contraente  e  senza  formalita',  la
    persona che non  soddisfa  o  non  soddisfi  piu'  le  condizioni
    d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della  Parte
    richiedente, se e' provato o se  si  possa  presumere  che  detta
    persona possiede la cittadinanza della parte richiesta. 
2. La  Parte  richiedente  riammette  alle  stesse  condizioni  detta
    persona qualora risulti da ulteriori accertamenti che al  momento
    dell'uscita dal territorio della stessa, essa  non  possedeva  la
    cittadinanza della Parte richiesta.