Articolo 10 Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica di Polonia Parte di provvedimento in formato grafico