(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del  presente
Accordo. 
In fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
apposto la loro firma in calce al presente Accordo. 
Fatto a Bruxelles il ventinove  marzo  millenovecentonovantuno  nelle
lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo
facente  ugualmente  fede,  in  esemplare   originale,   che   verra'
depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. 
Per il Governo del Regno del Belgio 
 
Per il Governo della Repubblica federale di Germania 
 
Per il Governo della Repubblica francese 
 
Per il Governo della Repubblica italiana 
 
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo 
 
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi 
 
Per il Governo della Repubblica di Polonia 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico