Dichiarazione comune In occasione della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare il 29 marzo 1991 a Bruxelles, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi - a non applicare le procedure dell'Accordo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi entrati nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo; - a non fondarsi sulle procedure dell'Accordo nei confronti delle persone che sono cittadini di uno degli Stati firmatari dell'Accordo, quando e' stabilito che dette persone sono entrate nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo. Le Parti contraenti riaffermano il loro impegno a riammettere i propri cittadini, conformemente ai principi generali del diritto internazionale. Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica di Polonia Parte di provvedimento in formato grafico