(Accordo-Dichiarazione)
                        Dichiarazione comune 
In occasione della  firma  dell'Accordo  relativo  alla  riammissione
delle persone in situazione irregolare il 29 marzo 1991 a Bruxelles, 
le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi 
- a non  applicare  le  procedure  dell'Accordo  nei  confronti   dei
   cittadini dei Paesi  terzi  entrati  nel  territorio  della  Parte
   contraente  richiedente   prima   della   data   di   applicazione
   provvisoria dell'Accordo; 
- a non fondarsi sulle procedure  dell'Accordo  nei  confronti  delle
   persone  che  sono  cittadini  di  uno   degli   Stati   firmatari
   dell'Accordo, quando e' stabilito che dette persone  sono  entrate
   nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data
   di applicazione provvisoria dell'Accordo. 
Le Parti contraenti riaffermano  il  loro  impegno  a  riammettere  i
propri cittadini, conformemente  ai  principi  generali  del  diritto
internazionale. 
Fatto a Bruxelles il ventinove  marzo  millenovecentonovantuno  nelle
lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo
facente ugualmente  fede,  in  un  esemplare  originale,  che  verra'
depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. 
Per il Governo del Regno del Belgio 
Per il Governo della Repubblica federale di Germania 
Per il Governo della Repubblica francese 
Per il Governo della Repubblica italiana 
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo 
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi 
Per il Governo della Repubblica di Polonia 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico