(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
1. La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna e' entrata
    la persona che non soddisfa o che non soddisfi piu' le condizioni
    d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della  Parte
    contraente, riammette su richiesta di  questa  Parte  contraente,
    senza formalita' detta persona nel proprio territorio. 
2. Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo,  si  intende
    la prima frontiera attraversata  che  non  e'  frontiera  interna
    delle Parti contraenti ai sensi dell'Accordo di Schengen  del  14
    giugno 1985 relativo alla  soppressione  graduale  dei  controlli
    alle frontiere comuni. 
3. L'obbligo di riammissione di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
    articolo, non sussiste nei riguardi di chi, al suo  ingresso  nel
    territorio della Parte contraente richiedente, e' in possesso  di
    un visto o di un titolo di soggiorno validi  rilasciati  da  tale
    Parte contraente, o di chi dopo l'ingresso ha ottenuto da essa un
    visto o un titolo di soggiorno. 
4. Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia
    in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in  corso  di
    validita' rilasciato da un'altra Parte  contraente,  detta  Parte
    riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza
    formalita', detta persona sul proprio territorio. 
5. Per "titolo di soggiorno"  ai  sensi  dei  paragrafi  3  e  4  del
    presente articolo, si intende un  permesso  di  qualsiasi  natura
    accordato da una Parte contraente che conferisce  il  diritto  al
    soggiorno nel suo territorio. 
    Questa  definizione  non  comprende  l'ammissione  temporanea  al
    soggiorno  nel  territorio  di  una  Parte  contraente  ai   fini
    dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per  ottenere
    un titolo di soggiorno.