(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
Le Autorita' centrali o locali competenti per l'esame  delle  domande
di riammissione sono designate dai Ministri  delle  Parti  contraenti
competenti in materia di controllo delle frontiere e sono  notificate
per via diplomatica alle altre Parti  contraenti  al  piu'  tardi  al
momento della firma o dell'adesione al presente Accordo.