(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
1. Resta  impregiudicata  l'applicazione  delle  disposizioni   della
    Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951  relativa  allo  status
    dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New  York  del  31
    gennaio 1967. 
2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano   gli
    obblighi degli Stati membri delle Comunita' Europee che  derivano
    dal diritto Comunitario. 
3. Le   disposizioni   del   presente   Accordo   non    pregiudicano
    l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14
    giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
    frontiere comuni e della Convenzione  di  applicazione  di  detto
    Accordo del 19 giugno  1990,  ne'  quelle  della  Convenzione  di
    Dublino del 15 luglio 1990  relativa  alla  determinazione  dello
    Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo  presentata
    in uno degli Stati membri delle Comunita' europee.