(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. Il presente  Accordo  e'  firmato  senza  riserva  di  ratifica  o
    accettazione oppure con riserva di ratifica  o  di  accettazione,
    seguita da ratifica o accettazione. 
2. Il presente Accordo ha applicazione provvisoria  il  primo  giorno
    del mese successivo alla sua firma. 
3. Il presente Accordo entra in vigore il primo  giorno  del  secondo
    mese successivo alla data in cui  due  Parti  contraenti  avranno
    espresso la loro accettazione di  essere  vincolati  dall'Accordo
    conformemente alle disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente
    articolo. 
4. Per ciascuna Parte  contraente,  che  accetta  successivamente  di
    essere vincolata dall'Accordo, esso  entra  in  vigore  il  primo
    giorno del secondo mese successivo alla relativa  notifica  fatta
    al depositario.