(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
1. Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare  altri
    Stati ad aderire all'Accordo. Detta decisione e' presa  con  voto
    unanime. 
2. L'adesione al presente Accordo puo' aver  luogo  con  applicazione
    provvisoria  fin   dall'applicazione   provvisoria   dell'Accordo
    stesso. 
3. Per lo Stato aderente, l'Accordo entra in vigore il  primo  giorno
    del mese successivo al periodo di due  mesi  dal  deposito  della
    dichiarazione di adesione presso il depositario e non  prima  del
    giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.