(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
1. Ciascuna Parte contraente puo' far pervenire  al  depositario  una
    proposta di modifica del presente Accordo. 
2. Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del
    presente Accordo. 
3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo
    alla data in cui l'ultima Parte comunica di essere vincolata  dal
    testo modificato.