Articolo 8 1. Ciascuna Parte contraente puo' far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del presente Accordo. 3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte comunica di essere vincolata dal testo modificato.