(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
1. Ciascuna  Parte  contraente  puo',  consultare  le   altre   Parti
    contraenti, per motivi gravi, sospendere o denunciare il presente
    Accordo mediante notifica inviata al depositario. 
2. La sospensione o la denunzia entra in vigore il primo  giorno  del
    mese successivo  al  ricevimento  della  notifica  da  parte  del
    depositario.