(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
     CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN 
                      CONTESTO TRANSFRONTALIERO 
   Gli Stati alla presente Convenzione 
   Consapevoli delle reciproche incidenze delle attivita'  economiche
e delle loro conseguenze sull'ambiente. 
   Ribadendo la necessita' di garantire uno  sviluppo  razionale  dal
punto di vista ecologico, nonche' durevole, 
   Risolute  ad  intensificare  la  cooperazione  internazionale  nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto  in  un
contesto transfrontaliero, 
   Consapevoli della necessita' e dell'importanza  di  elaborare  una
politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare  e  tenere
sotto  controllo  ogni   impatto   pregiudizievole   importante   per
l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero; 
   Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni
Unite,  la  Dichiarazione  della  Conferenza  delle   Nazioni   Unite
sull'ambiente  (Conferenza  di  Stoccolma),   l'Atto   finale   della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa  (CSCE)  ed  i
documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei  delegati
degli Stati che hanno partecipato alla CSCE, 
   Notando con soddisfazione i provvedimenti  che  gli  Stati  stanno
adottando  affinche'  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   sia
praticata  in  attuazione  delle  loro  leggi   e   dei   regolamenti
amministrativi e della loro politica nazionale, 
   Consapevoli  della  necessita'  di  considerare  specificamente  i
fattori ambientali  che  sono  alla  base  del  processo  decisionale
procedendo ad una  valutazione  dell'impatto  ambientale  a  tutti  i
livelli amministrativi necessari, sia come strumento  necessario  per
migliorare la qualita' dei dati forniti ai  responsabili  consentendo
loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto  di  vista
dell'ambiente  e  limitando   per   quanto   possibile   un   impatto
pregiudizievole  importante  delle  attivita',  soprattutto   in   un
contesto transfrontaliero, 
   Tenendo  presente  gli  sforzi   spiegati   dalle   organizzazioni
internazionali   per   promuovere   la   prassi   della   valutazione
dell'impatto ambientale a livello sia nazionale  che  internazionale,
tenendo conto dei lavori effettuati  a  questo  proposito  sotto  gli
auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa,
in  particolare  dei  risultati  del  Seminario   sulla   valutazione
dell'impatto  ambientale  (Settembre  1987,  Varsavia  (Polonia)   et
prendendo nota dei Fini e dei Principi della valutazione dell'impatto
ambientale adottati dal Consiglio di  Amministrazione  del  Programma
delle  Nazioni  Unite   per   l'Ambiente,   e   della   Dichiarazione
ministeriale  su  di  uno  sviluppo  durevole  (maggio  1990  Bergen,
Norvegia), 
   Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
                             DEFINIZIONI 
   Ai fini della presente convenzione, 
   i) l'espressione "Parti" significa, salvo  indicazione  contraria,
le Parti contraenti alla presente Convenzione, 
   ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le  Parti)
contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la  cui  giurisdizione
dovrebbe svolgersi l'attivita' prevista, 
   iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o  le  Parti
contraenti della presente Convenzione nella  quale  (o  nelle  quali)
l'attivita' prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero; 
   iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine  e
la Parte  colpita  che  procedono  ad  una  valutazione  dell'impatto
ambientale in attuazione della presente Convenzione; 
   v) l'espressione "attivita' prevista" indica ogni attivita' o ogni
progetto mirante a modificare sensibilmente un'attivita',  e  per  la
cui esecuzione e' richiesta una decisione di un'Autorita'  competente
secondo ogni procedura nazionale applicabile, 
   vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una
procedura nazionale  finalizzata  a  valutare  il  probabile  impatto
sull'ambiente di un'attivita' prevista; 
   vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale  di
un'attivita' prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la
flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed
i monumenti storici o altre  costruzioni,  oppure  l'interazione  tra
questi fattori; indica altresi' gli effetti sul patrimonio  culturale
o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi
fattori; 
   viii)  L'espressione  "impatto  transfrontaliero"  significa  ogni
impatto,  e  non  esclusivamente  un  impatto  di  natura   mondiale,
derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione
di una Parte, da una attivita' prevista la  cui  origine  fisica  sia
situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione
di un'altra Parte, 
   ix) L'espressione "autorita' competente" significa l'autorita'  (o
le Autorita' nazionali) designata (e) da una Parte  per  compiere  le
funzioni di cui nella presente  Convenzione  e/o  l'autorita'  (o  le
Autorita' abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali
concernenti un'attivita' prevista; 
   x) l'espressione "pubblica" indica una o piu'  persone  fisiche  o
morali.