(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                    EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 
   1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 
   2. Le proposte di emendamento  sono  sottoposte  per  iscritto  al
Segretariato che le comunica a tutte le Parti.  Esse  sono  esaminate
dalle  Parti  nella  riunione  successiva   a   condizione   che   il
Segretariato le abbia distribuite  alle  Parti  con  un  anticipo  di
almeno novanta giorni. 
   3. Le Parti non lesinano alcun sforzo per pervenire ad un  accordo
per consenso riguardo ad ogni proposta  di  emendamento  allapresente
Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non
ne e' derivato alcun accordo, l'emendamento  e'  adottato  in  ultima
analisi con una  voto  di  maggioranza  di  tre  quarti  delle  Parti
presenti e votanti alla riunione. 
   4.  Gli  emendamenti  alla  presente   Convenzione   adottati   in
conformita' con il paragrafo 3 del presente Articolo sono  sottoposti
dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di  approvazione
o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti  delle  Parti
che li hanno ratificati approvati o accettati il  novantesimo  giorno
dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro  ratifica,
approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di  queste
Parti. In seguito essi entreranno in vigore  nei  confronti  di  ogni
altra Parte il novantesimo giorno  successivo  al  deposito  di  tale
Parte  del  suo  strumento  di  ratifica,  di   approvazione   o   di
accettazione degli emendamenti. 
   5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti  e
votanti" indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un
voto favorevole o contrario. 
   6. Non  si  riterra'  che  la  procedura  di  voto  illustrata  al
paragrafo 3 del  presente  Articolo  costituisca  un  precedente  per
accordi  che  saranno  negoziati  in   avvenire   nell'ambito   della
Commissione Economica per l'Europa.