Articolo 14 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni. 3. Le Parti non lesinano alcun sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento allapresente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne e' derivato alcun accordo, l'emendamento e' adottato in ultima analisi con una voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione. 4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformita' con il paragrafo 3 del presente Articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti. 5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario. 6. Non si riterra' che la procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente Articolo costituisca un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa.