(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                    SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
   1. Se una controversia sorge tra  due  o  piu'  Parti  per  quanto
riguarda   l'intepretazione   o   l'applicazione    della    presente
Convenzione, queste Parti ricercano una  soluzione  negoziale  o  con
ogni altro metodo di soluzione delle controversie  da  esse  ritenuto
accettabile. 
   2. Nel  firmare,  ratificare,  accettare,  approvare  la  presente
Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una  Parte
puo' comunicare per iscritto al Depositario che per  le  controversie
che non sono state  risolte  secondo  il  paragrafo  1  del  presente
Articolo, essa accetta di considerare  come  obbligatorie  una  delle
seguenti modalita' di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni  con
ogni Parte che accetti lo stesso obbligo: 
   a) presentazione della controversia alla Corte  Internazionale  di
giustizia; 
   b)  arbitrato,  in   conformita'   con   la   procedura   definita
all'Appendice VII. 
   3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i  mezzi
di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del  presente
Articolo,  la  controversia  puo'  essere   sottoposta   alla   Corte
Internazionale di Giustizia  a  meno  che  le  Parti  non  convengano
diversamente.