(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                          ENTRATA IN VIGORE 
   1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  del  deposito  del  sedicesimo  strumento  di
ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 
   2. Ai fini del paragrafo 1  del  presente  Articolo  lo  strumento
depositato da una Organizzazione d'integrazione  economica  regionale
non ssara' considerato come  aggiuntivo  a  quelli  depositati  dagli
Stati membri di tale Organizzazione. 
   3.  Nei  confronti  di  ciascun  Stato  o  Organizzazione  di  cui
all'Articolo  16,  che  ratifica  accetta  o  approva   la   presente
Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del  sedicesimo  strumento
di ratifica, di accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione,  la
presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo
alla  data  di  deposito,  da  parte  di  detto  Stato  o  di   detta
Organizzazione, del suo strumento di ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o di adesione.