(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                               RECESSO 
   In ogni tempo allo scadere di un periodo di  quattro  anni  avente
inizio a decorrere dalla data  alla  quale  la  presente  Convenzione
entra in vigore  nei  confronti  di  una  Parte,  questa  Parte  puo'
recedere  dalla  presente  Convenzione  mediante   notifica   scritta
indirizzata al Depositario. Il  recesso  ha  effetto  il  novantesimo
giorno  successivo  alla  data  del  suo  ricevimento  da  parte  del
Depositario. Tale recesso non ha alcuna  incidenza  sull'applicazione
degli Articoli da 3 a 6 della presente  Convenzione  ad  un'attivita'
prevista che e' stata oggetto di una notifica in conformita'  con  il
paragrafo 1 dell'Articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in  base  al
paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in  vigore  del
recesso.