(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
   1. Le  parti  adottano  individualmente  o  insieme,  ogni  misura
appropriata ed efficace  per  prevenire,  ridurre  e  combattere  una
impatto  transfrontaliero  pregiudizievole  importante  che  potrebbe
derivare all'ambiente da attivita' previste: 
   Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi  o
altri,  necessari  per  attuare  le   disposizioni   della   presente
Convenzione, compresa, per  quanto  riguarda  le  attivita'  previste
figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un
impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di
una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta  la
partecipazione del  pubblico  e  la  costituzione  del  fascicolo  di
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II. 
   3.  La  Parte  d'origine  vigila  affinche'  in  conformita'  alle
disposizioni  della  presente  Convenzione,   si   proceda   ad   una
valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di
autorizzare o intraprendere  un'attivita'  prevista  figurante  sulla
lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di  avere  un  impatto
pregiudizievole transfrontaliero importante. 
   4. La Parte d'origine vigila, in conformita' con  le  disposizioni
della  presente  Convenzione  affinche'   ogni   attivita'   propsota
figurante sulla lista contenuta  nell'Appendice  I,  suscettibile  di
avere un  impatto  transfrontaliero  pregiudizievole  importante  sia
notificata alle Parti colpite. 
   5. Le Parti interessate su iniziativa di una  qualsiasi  di  loro,
iniziano un dibattito per  sapere  se  una  o  piu'  delle  attivita'
proposte che non  figurano  nella  lista  contenuta  all'Appendice  I
possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero  importante
e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte  su  detta
lista. Se le Parti convengono dell'opportunita' di procedere  in  tal
modo, l'attivita' o le attivita' in questione saranno trattate in tal
modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri
applicabili per determinare se un'attivita' proposta  puo'  avere  un
impatto pregiudizievole importante. 
   6. In conformita' con le disposizioni della presente  Convenzione,
la Parte di origine offre al  pubblico  delle  zone  suscettibili  di
essere  colpite  la  possibilita'  di  partecipare   alle   procedure
pertinenti di valutazione  dell'impatto  ambientale  delle  attivita'
proposte, e vigila affinche'  le  possibilita'  offerte  al  pubblico
della parte  colpita  siano  equivalenti  a  quelle  offerte  al  suo
pubblico. 
   7. Sono effettuate, almeno nella fase  progettuale  dell'attivita'
prevista, le valutazioni  dell'impatto  ambientale  prescritte  dalla
presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di
attuare i principi della valutazione  dell'impatto  ambientale  nelle
politiche, piani e programmi. 
   8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano  il
diritto delle Parti di applicare a  livello  nazionale  le  leggi,  i
regolamenti,  le  disposizioni  amministrative  o  le  prassi  legali
ammesse miranti  a  tutelare  le  informazioni  la  cui  divulgazione
potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e  commerciale
o alla sicurezza nazionale. 
   9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano  il
diritto di ciascuna  Parte  di  applicare,  in  base  ad  un  accordo
bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti piu'  rigorosi
di quelli previsti nella presente Convenzione. 
   10. Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano
gli obblighi che possono incombere alle  Parti  in  base  al  diritto
internazionale per quanto riguarda le attivita' che hanno o che  sono
suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.