APPENDICE III CRITERI GENERALI VOLTI AD AGEVOLARE LA DETERMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE CAUSATO DA ATTIVITA' CHE NON COMPAIONO NELLA LISTA ALL'APPENDICE I 1. Nel prendere in considerazione attivita' previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attivita' prevista e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o piu' dei seguenti criteri: a) Ampiezza: attivita' che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza; b) Sito: attivita' previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in una zona o in prossimita' di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attivita' la cui realizzazione e' prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione; c) Effetti: attivita' previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attivita' che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore; attivita' che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attivita' che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacita' di sostenere. 2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attivita' previste localizzate in prossimita' di una frontiera internazionale nonche' le attivita' previste il cui sito piu' distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito di progetto.