APPENDICE IV PROCEDURA D'INCHIESTA 1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta costituita in conformita' con le disposizioni della presente Appendice, la questione di sapere se un'attivita' prevista che compare sulla lista all'Appendice I e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta e' indicato nella notifica. Il segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti cosi' nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo(a) non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne' essere a servizio di una di esse o aver gia' trattato il caso in questione a quasiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non e' stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi. 4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che nominera' il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, Presidente ne informa il Segretario della Commissione Economica per l'Europa che provvedera' a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi. 5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno. 6. La Commissione d'inchiesta puo' adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni. 7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti; b) le consentono qualora necessario, di notificare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza. 8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta. 9. Se una delle parti della procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta e non espone il suo caso, l'altra parte puo' chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta. 10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle parti. 11. Ogni parte la quale, ha un interesse di ordine materiale nei confrotni dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che puo' essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta puo' intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta. 12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente. 13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale e' stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi. 14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta e' basato su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.