(Convenzione-Appendice IV)
                            APPENDICE IV 
                        PROCEDURA D'INCHIESTA 
   1.  La  Parte  richiedente  (o  le  Parti  richiedenti)   notifica
(notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una
Commissione d'inchiesta costituita in conformita' con le disposizioni
della presente Appendice, la  questione  di  sapere  se  un'attivita'
prevista che compare sulla lista all'Appendice I e'  suscettibile  di
avere  un  impatto   transfrontaliero   pregiudizievole   importante.
L'oggetto dell'inchiesta e' indicato nella notifica. Il  segretariato
notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte  le  Parti
alla presente Convenzione. 
   2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre  membri.  Sia  la
parte  richiedente  che  l'altra  parte  alla  procedura  d'inchiesta
nominano un esperto scientifico o tecnico  ed  i  due  esperti  cosi'
nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come  presidente
della  Commissione  d'inchiesta.  Quest'ultimo(a)  non  deve   essere
cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta ne' avere  la
sua residenza abituale sul territorio di una  di  queste  parti,  ne'
essere a servizio di una di esse o aver  gia'  trattato  il  caso  in
questione a quasiasi altro titolo. 
   3. Se, entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  esperto,  il
presidente  della  Commissione  d'inchiesta  non  e'   stato   ancora
designato, il Segretario esecutivo della  Commissione  Economica  per
l'Europa procede, a richiesta di una o  dell'altra  parte,  alla  sua
nomina entro un successivo periodo di due mesi. 
   4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal
Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta  non  nomina
un esperto, l'altra parte puo'  informarne  il  Segretario  esecutivo
della Commissione economica per l'Europa che nominera' il  presidente
della Commissione d'inchiesta entro  un  successivo  periodo  di  due
mesi. All'atto della  sua  nomina  il  presidente  della  Commissione
d'inchiesta chiede alla parte che  non  ha  nominato  un  esperto  di
provvedere alla sua designazione  entro  un  mese.  Trascorso  questo
termine,  Presidente  ne  informa  il  Segretario  della  Commissione
Economica per l'Europa che  provvedera'  a  questa  nomina  entro  un
ulteriore periodo di due mesi. 
   5.  La  Commissione  d'inchiesta  stabilisce  il  suo  regolamento
interno. 
   6. La Commissione d'inchiesta  puo'  adottare  ogni  provvedimento
necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni. 
   7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della
Commissione d'inchiesta ed in particolare,  con  ogni  mezzo  a  loro
disposizione: 
   a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni  ed  informazioni
pertinenti; 
   b) le consentono qualora necessario, di  notificare  testimoni  ed
esperti e di avere la loro testimonianza. 
   8.  Le  parti  e  gli  esperti  proteggono  il  segreto  di   ogni
informazione che esse ricevono a titolo riservato  durante  i  lavori
della Commissione d'inchiesta. 
   9. Se una delle parti della procedura d'inchiesta non si  presenta
dinnanzi alla Commissione d'inchiesta  e  non  espone  il  suo  caso,
l'altra  parte  puo'  chiedere  alla   Commissione   d'inchiesta   di
proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori.  Il  fatto  che
una parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga  il
suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori
della Commissione d'inchiesta. 
   10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida  diversamente
a  causa  di  circostanze  particolari  del  caso,  le  spese   della
Commissione d'inchiesta, comprese le  retribuzioni  dei  suoi  membri
sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. 
La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese  e  ne
fornisce un estratto conto finale alle parti. 
   11. Ogni parte la quale, ha un interesse di ordine  materiale  nei
confrotni dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che  puo'  essere
pregiudicato dal  parere  reso  dalla  Commissione  d'inchiesta  puo'
intervenire  nella  procedura  con  il  consenso  della   Commissione
d'inchiesta. 
   12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni  di
procedura sono adottate a maggioranza di voti  dei  suoi  membri.  Il
parere definitivo della Commissione d'inchiesta  riflette  l'opinione
della maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato, se del caso, da
ogni opinione dissidente. 
   13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere  definitivo
entro due mesi dalla data alla quale e' stata istituita  a  meno  che
non ritenga necessario prolungare questo periodo per una  durata  che
non dovrebbe superare due mesi. 
   14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta  e'  basato
su  principi  scientifici  accettati.  La   Commissione   d'inchiesta
comunica  il  suo  parere  definitivo  alle  parti   alla   procedura
d'inchiesta ed al Segretariato.