(Convenzione-Appendice VII)
                            APPENDICE VII 
                              Arbitrato 
   1. La Parte contraente  (o  le  Parti  contraenti)  notificano  al
Segretariato  che  le  Parti  hanno  convenuto   di   sottoporre   la
controversia ad arbitrato in virtu' del paragrafo 2 dell'Articolo  15
della   presente   Convenzione.   La   notifica   espone    l'oggetto
dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli  della  presente
Convenzione la cui interpretazione o applicazione  e'  in  causa.  Il
Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla
presente Convenzione. 
   2. Il tribunale arbitrale e' composto  da  tre  membri.  La  Parte
Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altri Parti)
alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri  in  tal  modo
nominati designano di comune accordo  il  terzo  arbitro  che  e'  il
Presidente del Tribunale  arbitrale.  Quest'ultimo  non  deve  essere
cittadino di una della parti  alla  controversia  ne'  avere  la  sua
residenza abituale sul territorio di una di queste parti,  ne  essere
al servizio di una di esse, o essersi  gia'  occupato  del  caso  per
qualsiasi altro titolo. 
   3. Se, entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il
Presidente  del  Tribunale  arbitrale  non  e'  stato  designato,  il
Segretario esecutivo della Commissione economica  per  l'Europa  pro-
cede, a richiesta di una delle parti  della  controversia,  alla  sua
designazione entro un nuovo termine di due mesi. 
   4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una
delle parti alla controversia non procede alla nomina di un  arbitro,
l'altra  parte  puo'  informarne  il   Segretario   esecutivo   della
Commissione Economica per l'Europa  che  designa  il  Presidente  del
Tribunale arbitrale entro un nuovo  termine  di  due  mesi.  All'atto
della sua designazione il Presidente del Tribunale  arbitrale  chiede
alla parte che non ha nominato un arbitro, di  provvedere  entro  due
mesi. Allo scadere di questo termine, il  Presidente  ne  informa  il
Secretario esecutivo della Commissione  economica  per  l'Europa  che
procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi. 
   5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in  conformita'  con  il
diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione. 
   6. Ogni  tribunale  arbitrale  costituito  in  applicazione  delle
presenti disposizioni stabilisce la sua procedura. 
   7 Le decisioni del Tribunale arbitrale,  sia  sulle  questioni  di
procedura che per quanto  riguarda  il  merito,  sono  adottate  alla
maggioranza dei suoi membri. 
   8. Il Tribunale puo' adottare  ogni  provvedimento  necessario  al
fine di stabilire i fatti. 
   9. Le Parti alla controversia agevolano il compito  del  Tribunale
arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a  loro  disposizione,
esse: 
   a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le
informazioni pertinenti; 
   b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni  o
esperti e di raccogliere la loro testimonianza. 
   10.  Le  Parti  e  gli  arbitri  proteggono  il  segreto  di  ogni
informazione  che  essi  ricevono  a  titolo  riservato  durante   la
procedura di arbitrato. 
   11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una  delle  parti,
raccomandare ad interim misure conservatorie. 
   12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta  dinnanzi
al Tribunale arbitrale o non  fa  valere  i  suoi  mezzi  di  difesa,
l'altra parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e
di rendere definitiva la sentenza. 
   Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i  suoi
mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della  procedura.  Prima
di pronunciare la sentenza definitiva, il  Tribunale  arbitrale  deve
accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto. 
   13. Il Tribunale  arbitrale  puo'  giudicare  e  decidere  contro-
ricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia. 
   14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida  diversamente  in
considerazione di particolari circostanze  del  caso,  le  spese  del
tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti  a
parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva una
nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti. 
   15. Ogni Parte alla presente Convenzione  che  ha,  nei  confronti
dell'oggetto della controversia un interesse  di  natura  legale  che
puo'  essere   pregiudicato   dalla   decisione   pronunciata   nella
fattispecie, puo' intervenire nella procedura  con  il  consenso  del
Tribunale. 
   16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza  cinque  mesi
dopo la data alla quale e'  stato  istituito,  a  meno  che  non  sia
ritenuto  necessario  prolungare  questo  termine  per   una   durata
superiore a cinque mesi. 
   17. La sentenza del Tribunale  arbitrale  e'  accompagnata  da  un
esposto delle motivazioni, Essa  e'  definitiva  e  obbligatoria  per
tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la  comunica
alle Parti alla controversia ed al Segretariato. 
   Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte  le  Parti
alla presente Convenzione. 
   18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione  o
all'esecuzione della controversia puo' essere sottoposta da una delle
Parti al  Tribunale  arbitrale  che  ha  pronunciato  tale  sentenza,
oppure, se quest'ultimo non  puo'  esserne  investito,  ad  un  altro
Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.