APPENDICE VII Arbitrato 1. La Parte contraente (o le Parti contraenti) notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtu' del paragrafo 2 dell'Articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. Il tribunale arbitrale e' composto da tre membri. La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altri Parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che e' il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una della parti alla controversia ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi gia' occupato del caso per qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa pro- cede, a richiesta di una delle parti della controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro, di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Secretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi. 5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura. 7 Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri. 8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti. 9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse: a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza. 10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato. 11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie. 12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere definitiva la sentenza. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto. 13. Il Tribunale arbitrale puo' giudicare e decidere contro- ricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia. 14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti. 15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che puo' essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, puo' intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale. 16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale e' stato istituito, a meno che non sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata superiore a cinque mesi. 17. La sentenza del Tribunale arbitrale e' accompagnata da un esposto delle motivazioni, Essa e' definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della controversia puo' essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza, oppure, se quest'ultimo non puo' esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.