Articolo 5 CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attivita' prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare: a) su possibili alternative di sostituzione compresa una "opzione zero", nonche' su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine; b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attivita' prevista; c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attivita' prevista. Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.