(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
     CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE 
                       DELL'IMPATTO AMBIENTALE 
   Dopo   aver   raccolto   la   documentazione   sulla   valutazione
dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia  senza  eccessivo
indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar
modo l'impatto transfrontaliero  che  l'attivita'  prevista  potrebbe
avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo  impatto
o eliminarlo. Le consultazioni possono portare: 
   a) su possibili alternative di sostituzione compresa una  "opzione
zero", nonche' su misure che potrebbero essere adottate per attenuare
ogni impatto  transfrontaliero  pregiudizievole  importante  e  sulla
procedura che potrebbe  essere  seguita  per  il  monitoraggio  degli
effetti di tali misure a spese della Parte di origine; 
   b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese
in  considerazione  per  attenuare  ogni   impatto   transfrontaliero
pregiudizievole importante dell'attivita' prevista; 
   c) su  ogni  altra  questione  pertinente  relativa  all'attivita'
prevista. 
   Le Parti  stabiliranno  di  comune  accordo,  all'inizio  di  tali
consultazioni un periodo di  tempo  ragionevole  per  lo  svolgimento
delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di  un
organo comune appropriato qualora esista.