(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                        DECISIONE DEFINITIVA 
   1. Le Parti vigilano affinche' all'atto di prendere una  decisione
definitiva  sull'attivita'  prevista,  siano  debitamente  presi   in
considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale,
compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e
le osservazioni ricevute in merito in conformita' con il paragrafo  8
dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure  l'esito
delle consultazioni di cui all'Articolo 5. 
   2. La Parte di origine comunica alla Parte  colpita  la  decisione
definitiva adottata riguardo all'attivita' prevista nonche' i  motivi
e le considerazioni sulle quali essa e' fondata. 
   3.   Qualora   informazioni   complementari    su    un    impatto
transfrontaliero importante di un'attivita' prevista, che  non  erano
note nel momento in cui  una  decisione  e'  stata  presa  su  questa
attivita' e che  avrebbero  potuto  influire  sensibilmente  su  tale
decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata  prima  che
abbiano inizio i lavori  relativi  a  tale  attivita',  la  Parte  in
questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altri  Parti)
interessata (e). Qualora una delle  parti  interessate  lo  richieda,
avranno luogo consultazioni per  determinare  se  la  decisione  deve
essere riesaminata.