(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
                   ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO 
   1.  Le  Parti  interessate  determineranno  a  richiesta  di   una
qualsiasi  tra  di  loro,  se  deve  essere   effettuata   un'analisi
successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la
portata,    in    considerazione    dell'impatto     transfrontaliero
pregiudizievole importante che l'attivita' che e'  stata  oggetto  di
una  valutazione  dell'impatto  ambientale  in  conformita'  con   la
presente Convenzione puo' avere. Ogni analisi successiva al  progetto
dovra' includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attivita' e
la determinazione di ogni impatto  transfrontaliero  pregiudizievole.
Tali funzioni possono  essere  svolte  in  vista  di  conseguire  gli
obiettivi enumerati all'Appendice V. 
   2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la  Parte
di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di  ritenere  che
l'attivita' prevista ha un impatto  transfrontaliero  pregiudizievole
importante o se l'esito di tale  analisi  ha  rivelato  elementi  che
potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne  informa  immediatamente
l'altra  Parte.  Le  Parti  interessate  intraprendono  in  tal  caso
consultazioni  sui  provvedimenti  da  adottare  per  diminuire  tale
impatto o eliminarlo.